DETRAZIONE 55% - LA NORMATIVA ESISTENTE
Con le scorse manovre finanziarie sono stati introdotti dei Bonus fiscali per alcune categorie di lavori edilizi riguardanti coperture, pannelli isolanti, infissi esterni, impianti, ecc., finalizzate ad ottenere elevate prestazioni di isolamento termico, per favorire la tutela ambientale ed il risparmio energetico in edilizia sia sul nuovo costruito che sull'esistente.
La detrazione del 55%, prevista per le spese sostenute nell'anno 2007 e per quelle nel periodo 2008-2010, spettava fino ad un valore massimo di Euro 60.000, da ripartire per un periodo che va da tre a dieci anni.
La detrazione è da applicare sul costo effettivamente sostenuto, al netto di eventuali sconti, di cui può usufruire l'interessato e comprende:
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Fornitura e posa dei prodotti;
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Spese tecniche di asseverazione;
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Certificazioni/attestazioni.
Le condizioni per poter usufruire delle detrazioni sono le seguenti:
• Nelle fatture deve essere evidenziato il costo della manodopera.
• La conformità della prestazione termica degli interventi, nei limiti stabiliti, deve essere asseverata da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
• L'unità immobiliare o l'edificio oggetto dell'intervento, dovranno avere l'attestato o la certificazione di qualificazione energetica.
• Le spese sostenute dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario.
• Le migliorie vengono attestate o dal tecnico o da un certificato del produttore.
• Per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari non ci sarà bisogno della certificazione energetica dell'edificio.
• Detrazione fiscale del 55% prevista anche per tutti gli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione tra i quali quelli che utilizzano biomasse vegetali, come pellet. La detrazione può essere applicata al massimo entro un limite di 1.000 euro all'anno.
DETRAZIONE 55% - LE NOVITA'
La nuova disciplina stabilisce che per i lavori da compiersi tra il 2009 e 2010, non sarà necessario presentare una domanda, ma sarà sufficiente inviare una semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con le modalità che saranno predisposte dall'Ente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2009, inoltre, potranno essere ripartite unicamente in 5 rate annuali.
Coloro che hanno invece eseguito i lavori nel corso del 2008 continueranno ad avere la possibilità di ripartire le rate in un numero di annualità da 3 a 10. Il numero di rate andrà però irrevocabilmente indicato all'atto della dichiarazione dei redditi.
Per approfondire l'argomento
consultare il sito internet dell'ENEA